<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="0.91"><channel><title>Le Ultime Notizie</title><description>News del portale lente di ingrandimento</description><link>http://www.lentedingrandimento.it</link><language>it</language><item><title><![CDATA[prova&nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;  <br />]]></title>
<description><![CDATA[prova]]></description><link>http://www.lentedingrandimento.it/news_singola.asp?id=206</link></item><item><title><![CDATA[Modalità per il pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale.]]></title>
<description><![CDATA[Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
         camera arbitrale

 

Comunicato n. 19

 

Modalità per il pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale 

ai sensi della legge finanziaria 2006.

 

 

L’art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ha disposto che gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’art. 32 della legge n. 109/1994 e s.m., siano versati direttamente all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

In tal modo la norma ha modificato il meccanismo di contabilità indicato dall’art. 151, comma 11, del D.P.R. n. 554/1999, che prevedeva il versamento presso la Tesoreria e la successiva riassegnazione delle somme all’Autorità con decreto del Ministro del tesoro (ora Ministro dell’Economia e delle Finanze).

Pertanto, tutti i pagamenti da corrispondere alla Camera arbitrale (versamento del deposito in acconto, versamento a saldo dei corrispettivi, oltre la quota dell’un per mille da versare all’atto del deposito del lodo) dovranno ora essere effettuati con le seguenti modalità: 

a) presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato – sezione di Roma, in favore della contabilità speciale n. 1493 intestata all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici – cod. fisc. 97163520584;

oppure

  b) mediante versamento da effettuare tramite c/c postale n. 871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, specificando sulla causale: Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici – contabilità speciale n. 1493. 

Le stesse modalità si applicano a tutti i pagamenti (sia in acconto che a saldo) ad oggi non ancora eseguiti, pur se riferiti a richieste o liquidazioni precedenti l’entrata in vigore della legge finanziaria.

 

Roma 31 gennaio 2006

Il Presidente

dott. Gian Giorgio Paleologo

 

      Il Segretario

dott.ssa Matilde Mira

 

Deliberato dal Consiglio della Camera Arbitrale nella seduta del 31 gennaio 2006.
]]></description><link>http://www.lentedingrandimento.it/news_singola.asp?id=117</link></item><item><title><![CDATA[DURC, chiarimenti dalla commissione per le casse edili]]></title>
<description><![CDATA[Con la Comunicazione n. 286 del 9 febbraio scorso, la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di rilascio del DURC.

In particolare, è ribadito che il Durc va presentato per tutte le imprese che operano nel cantiere, quindi anche per le subappaltatrici, prima dell’inizio dell’attività. In caso contrario si incorre nella sospensione del titolo abilitativo.

Nelle opere pubbliche il Durc è necessario in tutte le fasi dell’attività delle imprese, mentre in fase di gara è, generalmente, sufficiente l’autodichiarazione di regolarità contributiva.

Relativamente ai lavori pubblici, la Cassa edile competente per il rilascio del Durc è quella del territorio in cui si eseguono i lavori.

L’eventuale irregolarità di un’impresa subappaltatrice può essere sanata con l’intervento solidaristico dell’impresa aggiudicataria, la quale può farsi carico del versamento dei contributi per i lavoratori occupati nel cantiere.]]></description><link>http://www.lentedingrandimento.it/news_singola.asp?id=135</link></item><item><title><![CDATA[Regione Campania - i termini per il condono non saranno riaperti?]]></title>
<description><![CDATA[Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 49/2006 che ha dichiarato l’illegittimità della legge campana sul condono edilizio, si torna ad applicare, in quella regione, la legge nazionale 191/2004, più permissiva rispetto alla norma censurata.

È escluso, in ogni caso, che vengano riaperti i termini per la presentazione delle domande.

La legge della Campania era stata varata con sei giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla legge regionale (il 12 novembre 2004), e prevedeva limiti più bassi sulle volumetrie condonabili. La legge nazionale fissava la scadenza per la presentazione delle domande al 10 dicembre 2004.

Le istanze presentate quindi tra l’11 novembre e il 10 dicembre 2004 dovranno ora essere valutate non più in base ai parametri regionali (ormai decaduti per effetto della sentenza) ma in base a quelli della legge nazionale, più permissivi.

Chi non aveva presentato in quel periodo la domanda perché sapeva a priori di non avere i requisiti previsti dalla legge regionale, non potrà più presentarla, anche se ora sarebbe condonabile sulla base della norma nazionale.

Ma c’è un altro aspetto da considerare: la legge campana 10/2004 era retroattiva, cioè si applicava anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore. Ora che la legge è stata cancellata, le vecchie domande dovranno essere valutate alla luce della norma nazionale.

In particolare, si tratta delle domande presentate prima del 7 luglio 2004, data di pubblicazione in GU della sentenza della Corte Costituzionale (196/2004) che disponeva che alle Regioni fosse concesso un tempo congruo per legiferare in materia.]]></description><link>http://www.lentedingrandimento.it/news_singola.asp?id=136</link></item><item><title><![CDATA[Direttiva appalti: le norme di immediata applicazione]]></title>
<description><![CDATA[Avvalimento e concessioni subito in vigore; occorre il recepimento per centrali di committenza dialogo competitivo 
25/01/2006 - Scadrà il 31 gennaio prossimo il termine per il recepimento negli ordinamenti nazionali delle direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18 in materia di appalti pubblici.

Per quanto riguarda, in particolare, la 2004/18/CE concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, alcune delle disposizioni in essa contenute sono destinate ad entrare in vigore già il 1° febbraio 2006, anche in assenza della norma di recepimento.

Si tratta di quelle norme sufficientemente precise da essere considerate, dalla recente giurisprudenza comunitaria e nazionale, immediatamente applicabili (self executing).

Saranno, quindi, subito applicabili:

- le norme che consentono ad un operatore economico, per un determinato appalto, di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, il cosiddetto “avvalimento” (artt. 47 e 48);

- la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di effettuare la scelta del concessionario di lavori pubblici anche senza gara (art. 58), a differenza della legge Merloni che prevede il ricorso alla licitazione privata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

E' di incerta applicazione immediata:

- la disciplina della procedura negoziata (art. 30 e 31) prevede una casistica in cui è possibile aggiudicare appalti pubblici senza pubblicazione di un bando di gara direttiva 18) più ampia rispetto a quella della legge Merloni.

Per questo istituto l’applicazione non è scontata perché, da una parte la giurisprudenza italiana tende a far prevalere la disciplina nazionale quando è più restrittiva, dall’altra parte occorre tener conto dell’articolo 28 della stessa direttiva che prevede che “Per aggiudicare gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva”.

Non saranno immediatamente applicabili le norme sugli appalti.

La direttiva prevede tre tipi di appalti: 
- di sola esecuzione (quella che per la Merloni è la tipologia ordinaria);
- l’appalto integrato, ovvero progettazione ed esecuzione insieme (per la Merloni vi si fa ricorso solo in casi espressamente indicati);
- il general contractor (non contemplato dalla legge Merloni).

Queste norme non saranno subito applicabili perché i criteri di scelta della tipologia di appalto cui ricorrere sono demandati, dalla direttiva stessa, al legislatore nazionale (il considerando n. 9 prevede che “La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto deve fondarsi su criteri qualitativi ed economici che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali”).

Allo stesso modo, occorrerà attendere la legislazione nazionale di recepimento per i nuovi istituti:

- appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
- dialogo competitivo
- accordi quadro
- sistemi dinamici di acquisizione
- ricorso alle aste elettroniche

Per questi istituti la direttiva prevede che gli Stati membri “possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici” di avvalersene.]]></description><link>http://www.lentedingrandimento.it/news_singola.asp?id=141</link></item><item><title><![CDATA[Partecipare alle gare senza attestazione SOA, si può?]]></title>
<description><![CDATA[L'impresa che non possieda qualificazione S.O.A. può comunque partecipare ad appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

L'impresa che non possieda qualificazione S.O.A. può comunque partecipare ad appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, a condizione che sia in possesso di questi requisiti (oltre che ai requisiti di ordine generale):

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

N.B.: Requisiti particolari sono invece richiesti per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali.]]></description><link>http://www.lentedingrandimento.it/news_singola.asp?id=134</link></item><item><title><![CDATA[La patente rilasciata dalla motorizzazione è un valito documento di riconoscimento?]]></title>
<description><![CDATA[<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
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<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG>domanda</STRONG>: <EM>La patente rilasciata 
dalla motorizzazione è un valito documento di riconoscimento?</EM></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>La patente di guida dell'auto, la cosiddetta 
patente B, è il documento obbligatorio che certifica l'idoneità alla guida di 
determinati autoveicoli, tra cui l'automobile. Dopo il superamento di un esame 
viene rilasciata dalla Motorizzazione civile. Per ottenere la patente occorre 
dimostrare di essere nelle condizioni fisiche e tecniche idonee per guidare, 
oltre, cioè, ad ottenere il certificato medico è sostenere un esame di teoria ed 
uno di pratica. La legge n. 214 del 1 agosto 2003 ha introdotto la patente a 
punti, ovvero tutti i titolari di patente italiana (o membri dell'UE con 
residenza in Italia e dunque con patente convertita) hanno ricevuto un "bonus" 
virtuale di 20 punti.</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG><U>La patente di guida è considerato un 
documento di identità e riconoscimento, ai sensi dell'art. 35 del dpr n 
445/2000.</U></STRONG></FONT></DIV></BODY></HTML>]]></description><link>http://www.lentedingrandimento.it/news_singola.asp?id=188</link></item></channel></rss>
